Rinnovare la Licenza di Pesca: Requisiti e Costi

L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito alle persone in possesso della relativa licenza di pesca. Tutte le licenze consentono la pesca nelle acque dolci su tutto il territorio nazionale.

Validità e Rinnovo della Licenza di Pesca

Come sopra evidenziato, la Licenza di pesca è valida, in linea generale, per otto anni a decorrere dalla data del rilascio, che viene stampata direttamente dalla Direzione generale contestualmente alla firma dell’atto. La Licenza di pesca è rinnovabile. Tale documento è valido per un periodo di otto anni dal suo rilascio, ma acquista efficacia solo a seguito del pagamento della tassa di concessione governativa, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.

La Licenza che ha cessato di validità, deve essere trasmessa entro “30 giorni” al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dir. Generale della pesca e acquacoltura. Se l’inadempienza si prolunga nel tempo, il MI.P.A.F. Nel caso che la Licenza sia andata smarrita o distrutta o risulti illeggibile, l’interessato chiede a MI.P.A.F.

Tuttavia, il decreto ministeriale 26.7.1995 contempla alcune “circostanze” al verificarsi delle quali, dopo una determinata procedura effettuata in osservanza alla legge n. mancata comunicazione al MI.P.A.F.

L’interessato deve presentare al MI.P.A.F. inizialmente valida per 1 anno e rinnovabile di anno in anno.

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Licenza di Pesca Professionale

La licenza di pesca è il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale, è attualmente rilasciata all'armatore di una imbarcazione, regolarmente iscritto nei registri delle imprese di pesca (dlgs n.153/04), dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura - unità dirigenziale PEMAC III - ed autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi ivi indicati.

La licenza per la pesca professionale (licenza A) si ottiene a seguito del superamento di un esame di idoneità al termine di uno specifico corso di formazione organizzato dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il territorio di rispettiva competenza. La licenza è costituita da un tesserino di durata decennale (rilasciato dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio) che deve essere accompagnato dalla ricevuta della tassa annuale di concessione.

La licenza di tipo A consente, ai residenti in Campania, l’esercizio della pesca professionale, con tutti gli attrezzi.

Licenza di Pesca Dilettantistica

La licenza per la pesca dilettantistica (licenza B) è costituita dalla sola ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale che, all'occorrenza, deve essere esibita unitamente ad un documento d'identità. La licenza è valida anche per gli stranieri, per i quali non è più previsto il permesso turistico.

L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito con: con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50. senza tirlindana, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50. con uno o più ami. 1,50.

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Costi e Pagamenti

Il rilascio e il mantenimento della licenza che autorizza ad esercitare attività di pesca è subordinato al pagamento di una tassa di concessione. I cittadini che desiderano ottenere la licenza per l’esercizio delle attività di pesca sono tenuti al versamento di una tassa regionale.

L’importo da versare per la tassa annuale è di:

  • € 45,00 per la pesca professionale;
  • € 23,00 per la pesca dilettantistica.

Il pagamento si effettua online dal Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia. Da qui è anche possibile stampare l’avviso di pagamento da presentare agli sportelli abilitati: bancari, tabaccherie (SISAL, Lottomatica e Banca5) o pagare con il proprio Home Banking (tramite CBILL) o tramite APP (PayPal, SatiSpay, ecc).

N.B.: La tassa per la pesca dovuta dai cittadini stranieri deve essere versata tramite bonifico bancario sull’IBAN IT95D0306909790100000300047 intestato a Regione Lombardia, indicando il codice bic/swift BCITITMM (aggiungere XXX se il sistema della propria banca richiede ulteriori tre caratteri per l'identificazione della filiale).

Esenzioni

E’ prevista l’esenzione per:

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  • i residenti in Italia di età inferiore a 18 anni o superiore a 65;
  • i soggetti indicati all'art. 3 della legge 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

di € 16,00 (per il modello di istanza clicca qui).

Normativa Regionale in Campania

La pesca sportiva e professionale nelle acque interne è disciplinata dalla regione competente per territorio. In Campania, la disciplina è dettata dalla Legge regionale 23 novembre 2013 n. dalla Legge regionale 7 agosto 2014 n. 16, dalla Legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, e dall’art. 9 co. 3 della Legge regionale 28 luglio 2017 n.

Contatti Utili

Per ulteriori informazioni sul conseguimento delle licenze di pesca rivolgersi all’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di residenza.

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