Cooperativa del Pescatore: Come Funziona

Le cooperative sono basate sui valori dell’autosufficienza (il fare da sé), dell’autoresoponsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e solidarietà. I 28 tessitori di Rochdale aprirono uno spaccio che doveva fornire generi alimentari alle loro famiglie, fissando in uno statuto una serie di principi, la maggior parte dei quali costituiscono, ancora oggi, il nucleo originario della cooperazione.

Principi Fondamentali delle Cooperative

  • Controllo democratico da parte dei soci: Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci.
  • Partecipazione economica dei soci: I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per l’adesione.
  • Autonomia ed indipendenza: Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci.
  • Educazione, formazione ed informazione: Le cooperative si impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative.

Caratteristiche e Funzionamento di una Cooperativa

Una cooperativa esiste per garantire vantaggi ai soci, ma senza un intento speculativo. Il capitale di una società cooperativa, a differenza delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito. Il valore di ciascuna quota di capitale posseduta dai soci non può essere inferiore a venticinque euro. Ad esempio, una cooperativa nata con 10 soci, ognuno con una quota di venticinque euro, avrà inizialmente un capitale complessivo di 250 euro.

Il Codice Civile stabilisce che una società cooperativa debba avere almeno nove soci. Per essere costituita la cooperativa deve avere almeno 3 soci. Non esiste invece un limite massimo di soci, negli statuti infatti è di solito inserita una clausola che ricorda che il numero dei soci è illimitato.

La cooperativa funziona come una società di capitale quindi ha gli organi sociali tipici di questa società: assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale qualora obbligatorio per Legge, di solito non è necessario. La differenza principale rispetto alla società di capitale consiste nelle regole di voto: ogni socio può esprimere in assemblea un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Rispetto ad una srl la gestione è certamente più snella in quanto non vi è una preponderanza del capitale rispetto al lavoro.

Una ditta individuale risulta invece più snella rispetto alla cooperativa, ma mentre nelle società di capitale, compresa la cooperativa, i soci sono limitatamente responsabili alla quota sociale versata, nelle imprese individuali i titolari sono responsabili illimitatamente degli eventuali debiti della società anche con il patrimonio personale dell’imprenditore.

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Costituire una cooperativa ha un costo di circa 2.200 / 2.500 euro. Per le società cooperative è previsto un valore minimo di capitale sociale pari a 25 Euro. Chiaramente l’entità del capitale sociale deve essere congrua con il numero di soci e coprire quanto meno le spese iniziali di costituzione. Spesso capita, infatti, che i soci costitutori sottoscrivano un numero multiplo di quote di capitale sociale per raggiungere l’importo di massima relativo alle spese iniziali.

Tipi di Cooperative

  • Cooperative agricole/pesca: sono incentrate prevalentemente sulla coltivazione della terra/pesca, ma si occupano anche di acquisti e servizi di raccolta, di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli/ittici conferito alla cooperativa dai soci in maniera prevalente.
  • Cooperative di credito: E’ una cooperativa che funziona come una banca, i cui soci hanno il vantaggio di risparmiare nella gestione del credito e di avere vantaggi migliori nel risparmio.
  • Cooperative di produzione e lavoro: svolgono attività varie di produzione o di servizi ed in questo caso i soci sono, nel contempo, lavoratori e imprenditori.
  • Cooperative di servizi: è una cooperativa che associa lavoratori per fornire servizi di vario tipo, come gestione mense, pulizie, trasporti, assicurazioni, vigilanza, ecc.
  • Cooperative sociali: oltre a ricercare occasioni di lavoro per i soci hanno un cosiddetto “scopo mutualistico esterno”, cioè hanno finalità solidaristiche nei confronti della collettività e del territorio in cui operano. Per la natura della loro azione, le cooperative sociali godono di particolari agevolazioni fiscali e di un favorevole regime Iva (per alcune attività è possibile operare in regime di esenzione Iva). Esistono anche le cooperative sociali che effettuano inserimenti lavorativi di addetti appartenenti a categorie svantaggiate ai sensi delle Legge 381/91 art.
  • Cooperative Edilizie di Abitazione: Le cooperative edilizie sono società senza scopo di lucro, la cui finalità è la costruzione di abitazioni destinate ai propri soci in proprietà o in godimento. Per questo comprare casa tramite le cooperative, può risultare vantaggioso per chi non ha tante disponibilità economiche rientrando così in determinate fasce di reddito o di agevolazioni di acquisto dell’immobile. Spesso le cooperative infatti, usufruiscono del credito edilizio agevolato rilasciato dalle Regioni proprio a questo scopo.

La Mutualità Prevalente

Mutualità prevalente e parametri di riferimentoLe cooperative a mutualità prevalente devono svolgere la loro attività principalmente a favore dei soci o ricevere da loro la maggior parte dei beni o servizi necessari per l’attività sociale.

Al cuore del modello mutualistico si trova il principio di mutualità prevalente, sancito dall’art. 2513 c.c. Esso impone che l’attività della cooperativa sia svolta principalmente con e per i soci, in termini di conferimenti e di ricavi. Non si tratta, invero, di un mero vincolo formale, ma di un elemento essenziale per preservare l’identità mutualistica delle cooperative agricole. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il rispetto della mutualità prevalente non può limitarsi ad un criterio quantitativo, ma deve anche prevedere una valutazione qualitativa, volta a garantire che i benefici siano destinati principalmente ai soci. L’inosservanza di tale principio può comportare la perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente, con conseguenti penalizzazioni fiscali e normative.

Adempimenti Burocratici e Fiscali

Innanzitutto occorrono i soci fondatori, questi possono essere non meno di 3 e non più di 8 persone nel caso la cooperativa sia composta solo da persone fisiche altrimenti, nel caso di presenze di persone giuridiche, il numero minimo sale a 9. Anche le quote sociali sono regolate da normativa e prevedono un minimo di 25 euro per quota fino ad un massimo di circa 75 mila euro.

A questo punto si provvederà alla stesura di un Atto costitutivo e di uno Statuto provvedendo ad inserire i progetti che la società intende intraprendere non soltanto nell’immediato, ma anche in previsione, dal momento che per ogni eventuale modifica dello statuto occorrerà ripresentarsi nuovamente dinanzi al notaio.

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Il notaio provvederà a depositare l’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di appartenenza e pertanto sarà necessario fare richiesta (solo telematica) per partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate. La comunicazione presso il Repertorio per le notizie Economico-Amministrative (REA) deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno dall’inizio dell’attività della cooperativa. La registrazione Onlus all’Agenzia delle Entrate permetterà successivamente di poter usufruire delle agevolazioni fiscali per le Cooperative.

Gli adempimenti fiscali annuari riguardano la tassa per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (tassa C.C.I.A.A., 200 euro) il deposito del bilancio annuale Onlus(circa 240 euro con esenzione del bollo) e il costo di revisione.

La Cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare

MARANO LAGUNARE - La Organizzazione di produttori Cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare (Udine) marcia spedita verso il risanamento e il rilancio. “Nel frattempo - informa il presidente dell’Op Sandro Caporale - , dopo l’uscita dalla gestione diretta del mercato ittico all’ingrosso, con l’inizio del 2024 la Cooperativa ha avviato la vendita diretta di pesce fresco (a cassette) anche ai privati. Gli interessati possono effettuare i loro acquisti direttamente, presso la Cooperativa, in via Serenissima 30, a Marano Lagunare, nei pomeriggi di martedì e venerdì, dalle ore 16,00 alle 17,00.

Regime Previdenziale per i Soci delle Cooperative di Piccola Pesca

La legge 13 marzo 1958, n. Il legislatore è intervenuto sul regime previdenziale della piccola pesca con l’articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo cui la disciplina della Legge n. I soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della legge n. La contribuzione dovuta in relazione alle forme assicurative sopra indicate è calcolata sui salari convenzionali di cui all’articolo 10 della legge n.

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